Disponibilità per tirocinio professionale guidato

Il Decreto Ministero della Giustizia 03.12.2014, n. 200  “ Regolamento recante misure compensative per l’esercizio della professione di ingegnere, di cui all’articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206” prevede l’istituzione di un elenco di professionisti tenuto dal Consiglio Nazionale da utilizzare ai fini del tirocinio professionale guidato.

L’art 8, comma 3 dello stesso decreto stabilisce che “Per ogni Consiglio provinciale, l’elenco deve comprendere un numero di professionisti sufficiente a coprire le due sezioni e i tre settori in cui l’Albo è stato suddiviso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328″.

L’art. 7 del sopracitato decreto stabilisce “Oggetto e svolgimento del tirocinio”

– Il tirocinio di adattamento, di cui all’articolo 23 del decreto legislativo, ha una durata massima di tre anni. Esso ha per oggetto il complesso delle attività professionali afferenti le materie tra quelle di cui all’allegato A) che sono state indicate nel decreto di riconoscimento come necessitanti di misure compensative, scelte in relazione alla loro valenza ai fini dell’esercizio della professione.

– Il tirocinio è svolto presso il luogo di esercizio dell’attività professionale di un libero professionista, con anzianità di iscrizione all’albo non inferiore ad otto anni ed iscritto alla sezione A o B dell’Albo, secondo quanto previsto nel decreto di riconoscimento.

Gli iscritti disponibili ad accogliere eventuali tirocinanti sono pregati di segnalare la propria disponibilità alla segreteria dell’Ordine per la predisposizione degli atti necessari all’inserimento nell’Elenco.