AGENZIA DELLE ENTRATE – Liquidazione imposte ipotecarie relative ai Decreti tavolari. Implementazione nuovo servizio web.

Data:
13 Settembre 2024

In base all’art. 91 del Regio Decreto 28 marzo 1929 n. 499, nel caso in cui le iscrizioni tavolari dipendano da atti non soggetti a registrazione, il pagamento delle imposte ipotecarie avviene a seguito di liquidazione eseguita dall’Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrate competente per territorio, con riferimento alla sede dell’ufficio tavolare, in base al decreto che ordina l’iscrizione. A tal fine, l’Ufficio tavolare trasmette le copie dei decreti all’ufficio territoriale medesimo.
L’imposta ipotecaria dovuta è liquidata in base alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 e relativa tariffa allegata, nonché secondo la disciplina dei libri fondiari di cui al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499.
Con Risoluzione del 25 settembre 2018 n. 69 l’Agenzia delle Entrate ha istituito 4 nuovi codici tributo per il versamento, tramite il modello F24 Elide, dell’imposta ipotecaria sui decreti tavolari, nonché degli eventuali interessi e sanzioni:

  • A201 – imposta ipotecaria
  • A204 – spese di notifica
  • A202 – sanzione
  • A203 – interessi

Tanto premesso, al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei cittadini e di ridurne i tempi amministrativi, l’Agenzia delle Entrate ha implementato una nuova funzionalità sul proprio sito internet, in area NON riservata, destinata ai contribuenti e ai loro professionisti delegati, per reperire con facilità i dati relativi alla tassazione dei decreti tavolari di proprio interesse.
Grazie a questo servizio, accessibile tramite il seguente link:

Schede – Tassazione per la registrazione degli atti giudiziari – Accedi al servizio – Agenzia delle Entrate (agenziaentrate.gov.it)

è possibile accedere direttamente alle informazioni relative ai decreti tavolari, avendo a disposizione solo le seguenti informazioni: l’ente emittente (Giudice tavolare di …), l’anno e il numero del provvedimento (GN) e selezionando, nel campo “Natura provvedimento” la voce “TV – Decreto Tavolare”.
Una volta inseriti i dati richiesti, se l’Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrate competente ha già ricevuto il Decreto dall’Ufficio Tavolare e l’ha già acquisito, il sistema informativo rileverà l’atto e fornirà i 3 possibili esiti:

1) ATTO IN FASE DI TASSAZIONE: il decreto tavolare non è ancora stato tassato dall’ufficio. È opportuno che il contribuente verifichi l’aggiornamento dello stato dell’atto nei giorni successivi.
N.B. qualora la formalità contenuta nel decreto tavolare sia esente dall’imposta ipotecaria, in base alla normativa vigente, ovvero l’imposta medesima sia già stata assolta in precedenza, l’atto risulterà “in fase di tassazione”, tuttavia, nel campo “ULTERIORI INDICAZIONI” sarà presente la dicitura “IMPOSTA IPOTECARIA NON DOVUTA – ATTO ESENTE/ASSOLTA DAL NOTAIO/ECC.”; in tal caso, il contribuente non dovrà corrispondere nulla;
2) IN ATTESA DI PAGAMENTO: il decreto tavolare è stato tassato e l’ufficio attende il pagamento da parte del contribuente. Tramite l’apposita funzionalità COMPILA F24 è possibile inserire i dati utili alla compilazione del mod. F24, da utilizzare per il pagamento spontaneo, senza attendere l’avviso di liquidazione;
3) STAMPATO AVVISO DI LIQUIDAZIONE: l’Ufficio ha già provveduto ad emettere l’avviso di liquidazione, addebitando ulteriori € 8,75 a titolo di spese di notifica, in quanto il contribuente non ha versato le somme dovute relative al decreto tavolare tassato. Per effettuare il pagamento è necessario attendere la notifica dell’avviso di liquidazione.