PER LA TUTELA DEL TITOLO E DELL’ESERCIZIO PROFESSIONALE DEGLI INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI
(Legge 24 giugno 1923, n.1395)
Art. 1 – Il titolo di ingegnere e quello di architetto spettano esclusivamente a coloro che hanno conseguito i relativi diplomi dagli Istituti di istruzione superiore autorizzati per legge a conferirli, salva la disposizione dell’art.12.
A norma dell’art.330 dei R.D. 31 agosto 1933 n. 1592, compete la qualifica di «dottore in ingegneria» , a coloro che, anteriormente all’entrata in vigore dell’Ordinamento stabilito dal R.D. 30 settembre 1923 n. 2102, hanno conseguito il diploma di ingegnere presso le Regie Scuole d’applicazione per gli ingegneri.
Art. 2 – E’ istituito l’Ordine degli ingegneri e degli architetti iscritti nell’Albo in ogni provincia.
Per ciascun iscritto nell’albo sarà indicato il titolo in base al quale è fatta l’iscrizione.
Art. 3 – Sono iscritti nell’albo coloro, ai quali spetta il titolo di cui all’art.1, che godono dei diritti civili e non sono incorsi in alcuna delle condanne di cui all’art.28 della legge 28 giugno 1874, n. 1938 (1).
Potranno essere iscritti nell’albo anche gli ufficiali generali e superiori dell’arma del Genio che siano abilitati all’esercizio della professione a senso del R.D. n. 485 in data 6 settembre 1902.