PROMEMORIA PER DATORI DI LAVORO CHE SVOLGONO DIRETTAMENTE LE FUNZIONI DI R.S.P.P

Data:
19 Settembre 2017

L’organismo Paritetico Nazionale EFEI ha diramato il seguente comunicato rivolto ai datori di lavoro che svolgono direttamente le funzioni di RSPP. L’art. 34 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008 prevede la possibilità che il Datore di lavoro svolga direttamente la funzione di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. I contenuti minimi del corso di formazione sono previsti all’art. 2 del D.M. 16/01/ 97 e dall’Accordo Stato-Regione, repertorio atti n. 223/CSR, del 21.12.2011 e pubblicato nella G.U. dell’11.01.2012 al n. 8. Secondo il punto 7 dell’Accordo medesimo, l’aggiornamento ha periodicità quinquennale ed il quinquennio decorre dalla data di pubblicazione dello stesso. L’aggiornamento ha una durata modulata in relazione ai tre livelli di rischio individuati nell’Accordo e più precisamente di 6 ore per le attività a rischio basso, di 10 ore per le attività a rischio medio e di 14 ore per quelle a rischio alto. L’Accordo prevede, inoltre, che l’aggiornamento debba, preferibilmente, essere distribuito nell’arco temporale di riferimento e si applica sia a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all’articolo 3 del D. M. 16/1/1997 che a quei datori di lavoro che hanno usufruito dell’esonero dalla frequenza del corso di formazione di cui all’art. 95 del D.Lgs. 19/9/1994 n. 626. Per questi ultimi però, e cioè per i datori di lavoro che hanno usufruito dell’esonero, il primo termine dell’aggiornamento è stato individuato in 24 mesi dalla data di pubblicazione dell’Accordo e si intende assolto anche con la partecipazione ad iniziative specifiche aventi ad oggetto i medesimi contenuti previsti per la formazione del datore di lavoro RSPP di cui al punto 5 dell’Accordo stesso. Il datore di lavoro che, alla data di pubblicazione dell’Accordo citato, ha già frequentato il corso di formazione con i contenuti conformi all’articolo 3 del D. M. 16/1/1997 e che, secondo quanto indicato nel punto 9. dell’Accordo, non è tenuto a frequentare il corso di formazione secondo le nuove regole e cioè con i contenuti e la durata in base alla classe di rischio dell’attività svolta, deve svolgere solo il corso di aggiornamento che deve essere ottemperato entro l’11.01.2017, data di scadenza dell’attuale Accordo. Per i soggetti formati, invece, successivamente alla data dell’11.01.2012 il termine iniziale del quinquennio decorre dalla data dell’effettivo completamento del rispettivo percorso formativo ed in conformità con i contenuti dell’Accordo medesimo. La direzione O.P.N. – EFEI

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