Accesso civico
L’accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che l’ente abbia omesso di pubblicare pur avendone l’obbligo. Con il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 si introduce l’istituto dell’accesso civico contemplato dall’articolo 5 (allegato), ovvero del diritto a conoscere i dati, i documenti e le informazioni “pubblici” in quanto oggetto “di pubblicazione obbligatoria”. Questo istituto è diverso ed ulteriore rispetto al diritto di accesso ad atti e documenti amministrativi disciplinato dalla legge n. 241 del 1990. Diversamente da quest’ultimo, infatti, non presuppone un interesse qualificato in capo al soggetto richiedente e consiste nel chiedere e ottenere gratuitamente che le amministrazioni forniscano e pubblichino gli atti, i documenti e le informazioni, da queste detenuti, per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, ma che, per qualsiasi motivo, non siano stati pubblicati sui propri siti istituzionali.
Per l’esercizio dell’accesso civico rivolgersi a:
Dott.ssa Martina Fuga in qualità di RPCT
Contatti: trasparenza@ordineingegneri.pn.it
Titolare del potere sostitutivo
Contatti:
Ing. Vittorio Bozzetto Presidente Ordine Ingegneri Pordenone
Contatti vittorio.bozzetto@ordineingegneri.pn.it
Allegato: art5-d-lgs33-2013.pdf
Ultimo aggiornamento: 02-10-2023